IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato  a  Roma
il  18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al   Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa  tra  l'autorita'  scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.
175 recante «Esecuzione dell'intesa tra il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  il  Presidente  della  Conferenza
episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione  cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n, 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado"; 
  Visti, in particolare, l'art.  1  della  legge  n.  186  del  2003,
relativo all'istituzione dei ruoli regionali e l'art.  2  concernente
le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento  della  religione
cattolica; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della legge  n.  186  del
2003, secondo il quale,  tra  l'altro,  l'accesso  ai  ruoli  di  cui
all'art. 1 avviene, previo superamento  di  concorsi  per  titoli  ed
esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto  4  dell'Intesa
di cui all'art. 1, comma 1,  e  successive  modifiche,  per  i  posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'art.  2,
commi 2 e 3; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito  con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
termini legislativi, di realizzazione di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea»; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  126  del  2019,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159,
come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo
cui il Ministro  dell'istruzione  e'  autorizzato  a  bandire,  entro
l'anno  2021,  previa  intesa  con  il  Presidente  della  Conferenza
episcopale italiana, un concorso  per  la  copertura  dei  posti  per
l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti
e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme
restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39,  commi  3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1- bis  del  decreto-legge  n.  126  del
2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,  che  prevede
che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di
cui al  comma  1  puo'  essere  riservata  al  personale  docente  di
religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneita'
rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre
annualita' di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del
sistema nazionale di istruzione; 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'art.  1  che,   nel   sopprimere   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'   e   della   ricerca,   istituisce   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione, prot. n.  2514  del  19
gennaio 2021, con la quale e' richiesta l'autorizzazione  ad  avviare
due procedure concorsuali per la  copertura  di  n.  5.816  posti  di
personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029  per  la
scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria  di
primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 
  Preso atto, altresi', che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14
gennaio 2020, del Ministro  dell'istruzione  viene  specificato,  tra
l'altro,  che  le  cessazioni  dal  servizio  che   si   prevede   si
verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio  sono  congrue
rispetto ai posti per i quali si chiede l'autorizzazione a bandire; 
  Considerato che nella predetta nota prot. n.  991  del  14  gennaio
2020, del Ministro dell'istruzione viene comunicato che  la  prevista
intesa con il Presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana  e'
stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870 che  trasmette  le  valutazioni
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  di  cui  alla
nota dell'8 febbraio  2021,  n.  26243,  nella  quale  si  richiedono
ulteriori elementi informativi; 
  Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, prot.  n.
9488 del 3 marzo 2021, con la quale e' trasmesso, con nota  prot.  n.
7625  in  pari  data  della  Direzione  generale  per  il   personale
scolastico del Ministero dell'istruzione, il riscontro alla richiesta
di ulteriori elementi informativi, 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021  che  trasmette  la  nota,
prot. n. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli  ordinamenti  del
personale e l'analisi dei costi  del  lavoro  pubblico  del  medesimo
Ministero, con la quale, nell'esprimere considerazioni di merito,  si
esprime parere favorevole all'avvio delle procedure  concorsuali  per
n. 5.116 unita'; 
  Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di procedure di  reclutamento
di cui l'art. 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  126  del  2019,
convertito dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159,  come  modificato
dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 31  dicembre  2020,  n.  183,
convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per di un  totale  di
n. 5.116 posti di personale insegnante di  religione  cattolica,  per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la  pubblica
amministrazione, on.le prof. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  ad  avviare  due
procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la  scuola
dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, per esami e titoli  per  il  reclutamento,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili, per gli anni  scolastici  2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale  insegnante  di
religione cattolica. 
  2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano
ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  nell'ambito  dei  posti
effettivamente vacanti e disponibili. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 20 luglio 2021 
 
                                             per il Presidente del    
                                            Consiglio dei ministri    
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                   Brunetta           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Franco           

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2232